L’ammissione all’Associazione dei Soci ordinari avviene su richiesta dell’interessato, previa delibera degli organi competenti in conformità alle norme dello statuto.
Per essere ammesso come Socio ordinario dell’Associazione è necessario presentare domanda di ammissione con la relativa documentazione specificando se si tratta di “editore,” “associazione di editori”, “autore” o “associazione di autori”.
Gli interessati ad essere ammessi in qualità di Soci editori debbono:
allegare copia della documentazione relativa all’iscrizione alla CCIAA da cui risulti l’esercizio dell’attività editoriale. Gli editori stranieri, per essere ammessi, dovranno dimostrare la propria appartenenza alla categoria presentando idonea documentazione rilasciata dalle Autorità del proprio Paese;
allegare l’elenco delle opere da loro edite;
allegare i dati idonei alla determinazione della quota sociale, che devono essere successivamente mantenuti aggiornati;
conferire, in tutto o in parte, in licenza, secondo le modalità di volta in volta stabilite dall’Associazione, i diritti di riproduzione e/o di comunicazione al pubblico di cui hanno la disponibilità, garantendo all’Associazione la libera disponibilità dei diritti conferiti;
gli enti morali, le associazioni non riconosciute e simili dovranno altresì presentare copia del loro statuto.
Qualora un editore controlli altri editori, oppure una holding finanziaria controlli più editori, l’iscrizione deve avvenire secondo le seguenti modalità:
tutti gli editori del gruppo possono iscriversi autonomamente, versando la quota annuale secondo il loro fatturato lordo;
in alternativa si può iscrivere la capogruppo (o l’editore maggiore del gruppo). In questo caso la quota annuale secondo il fatturato viene determinata consolidando il fatturato di tutto il gruppo (con l’esclusione degli editori iscritti autonomamente);
se un editore non è iscritto autonomamente ed è controllato da più gruppi o editori iscritti all’Associazione, si consolida una porzione del fatturato proporzionale alla percentuale azionaria detenuta da ciascuno dei controllanti;
è comunque inteso che non sono ammesse iscrizioni di alcuni soltanto fra gli editori di un gruppo.
Le quote annuali dei Soci ordinari sono determinate dal Consiglio Direttivo.
Le quote dei Soci editori possono variare sulla base di specifici coefficienti da applicarsi ai fatturati lordi. La quota è crescente in relazione al fatturato lordo, ma non in modo proporzionale. Il Consiglio Direttivo può stabilire quote ridotte per i Soci ordinari sulla base di specifiche valutazioni.
Per maggiori informazioni, contatta la Segreteria di AIDRO.